Art. 18.
(Norme di organizzazione).

      1. Le iniziative programmatiche e gli interventi riguardanti la famiglia previsti dalla presente legge sono di competenza del Ministro delle politiche per la famiglia; le iniziative e gli interventi che riguardano singoli settori, sono assunti dal

 

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medesimo Ministro, di concerto con i Ministri interessati.
      2. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio nazionale per la famiglia.
      3. La struttura dell'Ufficio di cui al comma 2 è disciplinata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia.
      4. All'Ufficio di cui al comma 2, anche tramite le opportune forme di coordinamento con gli interventi regionali, competono:

          a) le attività di studio e di programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia, nonché le attività di studio e di programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: maternità, denatalità, minori, soggetti anziani, disabili, istituzioni sociali, abitazione, educazione e fisco;

          b) l'attività di monitoraggio dell'impatto sociale della legislazione nazionale e regionale vigente sulla famiglia.