1. Le iniziative programmatiche e gli interventi riguardanti la famiglia previsti dalla presente legge sono di competenza del Ministro delle politiche per la famiglia; le iniziative e gli interventi che riguardano singoli settori, sono assunti dal
a) le attività di studio e di programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia, nonché le attività di studio e di programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: maternità, denatalità, minori, soggetti anziani, disabili, istituzioni sociali, abitazione, educazione e fisco;
b) l'attività di monitoraggio dell'impatto sociale della legislazione nazionale e regionale vigente sulla famiglia.